Con sentenza n. 31106 del 9 gennaio-30 luglio 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima costituisce un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e, pertanto, il dubbio o l'erroneo convincimento della sua sussistenza investe la configurabilità del fatto - reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione.
Il dissenso, quale elemento oggettivo della fattispecie, deve vertere sugli atti sessuali. Sotto il profilo soggettivo del reato, la valutazione della coscienza e della volontà della condotta da parte del soggetto autore del delitto di violenza sessuale si manifesta innanzitutto nella consapevolezza del dissenso della persona offesa. Ha rilevato la Suprema Corte che non è ravvisabile in alcuna fra le disposizione legislative in materia di delitti sessuali un qualche indice normativo che possa imporre a carico del soggetto passivo del reato, onde ritenerne...
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