Con sentenza n. 32684 del 18 luglio-19 agosto 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’elemento che differenzia tra loro le due autonome fattispecie configurate dall'art. 659 c.p. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto: ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del comma 2 (attualmente 3, ai sensi di recente novella ex D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità; qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 659, comma 1, c.p., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità e investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
CORSO VIDEO REGISTRATO
Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto