Con sentenza n. 5806 del 12 novembre 2024-13 febbraio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che – per definizione – non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale...
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Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto