Con
ordinanza n. 26929 del 17 ottobre 2024, la seconda sezione civile della Corte
di Cassazione ha affermato che l'obbligo di risarcimento del danno da fatto
illecito, contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l'integrale
reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, pertanto, nella domanda di
risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di
compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato
conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di
ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il
conseguente danno da lucro cessante (Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2013,
n.257759).
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c. – che si risolvono in una liquidazione forfetaria del danno commisurato alla perdita della naturale fruttuosità...
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