Con ordinanza n. 15290 del 31 maggio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di proscioglimento dell’imputato su ricorso della parte civile, il giudizio di “rinvio” ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale. Pertanto, da un lato, sul piano sostanziale, il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l’ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte Cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU; Prima Sezione, Marinoni...
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