Con ordinanza n. 25603 del 25 settembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha esaminato la fattispecie del leasing traslativo, cioè del leasing funzionale al trasferimento della proprietà del bene il quale è suscettibile di conservare alla scadenza del rapporto un valore residuo particolarmente apprezzabile e superiore al prezzo di riscatto, per cui tale riscatto non costituisce un’eventualità marginale e accessoria ma rientra nella funzione dalle parti assegnata al contratto; l’imbarcazione, infatti, per sua natura non è soggetta a rapidi logorii e disfacimenti, sia in caso di uso che di fermo, né rientra tra quei beni a rapida obsolescenza come ad esempio quelli di tipo tecnologico; coerente con la qualificazione del contratto è anche la previsione contrattuale dell’applicazione dell’art. 1526 c.c. e dunque la restituzione dei canoni già versati con trattenimento di un equo compenso per l’utilizzo dei beni che possa remunerare il...
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