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Con sentenza n. 230 del 23 novembre-3 gennaio 2024, la sesta
sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto abnorme il provvedimento con
cui il Tribunale, pur convalidando l'arresto, ha disposto di non procedere a
rito direttissimo, attesa l'assenza dell'arrestato, con restituzione gli atti
al Pubblico Ministero per il prosieguo.
Da molto tempo la giurisprudenza di legittimità considera
abnorme – e pertanto ricorribile per cassazione – il provvedimento del giudice
che, dopo aver convalidato l'arresto, restituisca gli atti al Pubblico
Ministero, poiché esso determina l'indebita regressione del processo a
procedimento, esplicandosi al di fuori dei casi consentiti per non aver tenuto
conto che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale di
convalida dell'arresto (Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2020, n. 34320; Cass.
pen., sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 7933; Cass. pen., sez. I, 16 settembre 2004,
n. 40562; Cass. pen., sez. VI, 10 giugno 1998, n. 2112).
Tutte le citate pronunce si basano, invero, sulla premessa
fondata sul dato normativo che, se l'arresto è convalidato, si procede
immediatamente al giudizio direttissimo (art. 449, comma 3 e 558, comma 6, c.p.p.)
sempre che il Pubblico Ministero non intenda procedere ai sensi dell'art. 449, comma
4, c.p.p., ritenendo che il giudizio stesso possa pregiudicare gravemente le
indagini.
Oltre ad essere illegittimo, il provvedimento che disponga la restituzione
degli atti al Pubblico Ministero si rivela, dunque, come funzionalmente
abnorme, determinando una indebita regressione del procedimento alla fase delle
indagini preliminari, pur in presenza di tutte le condizioni necessarie e
sufficienti alta celebrazione del processo con rito direttissimo.
La richiesta di giudizio direttissimo rappresenta, infatti, una forma di esercizio dell'azione penale, rispetto alla quale il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistano i presupposti tassativamente predeterminati dalla legge, senza possibilità di sindacare l'opportunità, la convenienza o la fondatezza dell'azione e senza la possibilità di sindacare, prima dello svolgimento del processo, la sussistenza delle condizioni di procedibilità. Tra i presupposti predeterminati dalla legge per la celebrazione del giudizio direttissimo non rientra, tuttavia, la presenza dell'imputato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell'arrestato all'udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, presentata ai sensi dell'art. 558 c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2014, n. 53850), specificando ulteriormente che, nel caso in cui l'assenza sia illegittima, sarebbe erroneo far discendere da tale evenienza una situazione processuale impeditiva del rito e paradossalmente più favorevole all'imputato che a esso si sottragga ingiustificatamente, perché, altrimenti, la scelta, che la legge univocamente attribuisce all'ufficio del Pubblico ministero, sarebbe ingiustificatamente rimessa all'opzione dell'imputato il quale, rifiutando di presentarsi all'udienza, potrebbe vanificarla (Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2018, n. 41598).
LIBRO
I codici penale e di procedura penale annotati con la giurisprudenza per l'esame di avvocato
Fabrizio Colli, Fabrizio Ferri, Stefano Gennari
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Gabriele Casartelli, Anna Lago