Con ordinanza n. 2803 del 5 febbraio 2025, la sezione lavoro della Corte
di Cassazione ha affrontato la questione del “licenziamento” dell’amministratore
giudiziario.
La giurisprudenza di legittimità, intervenendo in materia di sequestro di prevenzione delle aziende, ha da tempo chiarito che la disciplina del decreto legislativo n. 159 del 2011 è improntata alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla funzionale destinazione dell’azienda all’esercizio dell’impresa. A tal fine, l’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro in forza della previsione dell’art. 56 del citato decreto, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, essendo tuttavia necessario che la risoluzione del rapporto contenga la specificazione dei motivi di recesso, in quanto principio generale in materia...
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