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Il limite della continenza nell’esercizio del diritto di critica

Autore: Valerio de Gioia
Data: 02 Febbraio 2023

Con sentenza n. 4530 del 10 novembre 2022, depositata il 2 febbraio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha delineato le differenze tra il diritto di cronaca e quello di critica.

A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma, come si è già ricordato e vale la pena sottolineare, il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso".

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato all'oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2005, n. 13264; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2000, n. 7499), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte Edu, sent. del 27 ottobre 2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29 novembre 2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1° luglio 1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).

Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. La continenza sostanziale ha, dunque, riguardo alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale a esso. Il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. D'altro canto, esso non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. Nell'ambito di siffatta operazione ermeneutica, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2018, n. 32027). Così, si è ravvisato il requisito della continenza, in relazione a espressioni inquadrate in un "botta e risposta" giornalistico, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione (Cass. pen., sez. V, 18 novembre 2016, n. 4853; Cass. pen., sez. I, 13 giugno 2014, n. 36045). Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2015, n. 31669), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 15060). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397).

Al termine, la Suprema Corte ha considerato scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica la condotta, potenzialmente diffamatoria, di diffusione con messi di pubblicità delle notizie di avere cercato voti in campagna elettorale con la scorta al seguito e di favoritismi posti in essere da un amministratore pubblico a vantaggio di professionisti di sua conoscenza, nel conferimento di incarichi pubblici, sempre che dette notizie siano vere, si connotino di pubblico interesse e di continenza formale, non trasmodando la comunicazione in attacchi personali portati direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.

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