Con l’ordinanza 21 luglio 2026 n. 23616, la Prima Sezione
civile della Corte di cassazione ha precisato i criteri di determinazione del
contributo al mantenimento del figlio minore, con particolare riferimento alle
spese sostenute dal genitore non collocatario per l’esercizio del diritto di
visita.
La controversia riguardava un minore affetto da un grave
disturbo dello spettro autistico, residente in Italia con la madre, mentre il
padre viveva negli Stati Uniti. La Corte d’appello aveva confermato l’assegno
mensile di euro 1.110, rigettando la richiesta di aumento formulata dalla madre
anche in considerazione delle ingenti spese di viaggio e soggiorno che il padre
avrebbe dovuto affrontare per incontrare il figlio.
La Cassazione censura la decisione per non avere correttamente applicato il principio di proporzionalità previsto dall’art. 337-ter c.c. La quantificazione dell’assegno richiede, infatti, un’effettiva comparazione delle condizioni economiche e...
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