Con ordinanza n. 7452 del 15 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di
distanze tra le costruzioni, ha delineato la nozione di “muro di cinta”.
Requisiti essenziali del muro di cinta,
che a norma dell'art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze
legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore
a metri tre e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e
alla separazione e chiusura della proprietà.
Non può invece essere considerato come
costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel
caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla
funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale per evitare
smottamenti o frane.
Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, in particolare, non può considerarsi "costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per...
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