Con
ordinanza n. 12600 del 10 maggio 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione è intervenuta sul pagamento al creditore apparente disciplinato dall’art.
1189 c.c. secondo cui “il debitore che esegue il pagamento a chi appare
legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di
essere stato in buona fede”.
La norma, dunque, riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, condizionando la produzione di tale effetto per il debitore al ricorrere di due presupposti, uno oggettivo e l’altro soggettivo, non alternativi, ma cumulativi: l’esistenza di circostanze univoche che inducano il solvens a credere che il pagamento sia rivolto ad un soggetto munito della legittimazione a ricevere; la buona fede del debitore, che si concretizza nell’incolpevole ignoranza (ossia determinata da errore scusabile) sulla legitimatio ad percipiendum in capo all’accipiens....
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