Con
sentenza n. 27439 del 23 ottobre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che l’applicazione dell’art. 1189 c.c. resta esclusa, in radice,
in tutti i casi in cui al debitore siano espressamente avanzate pretese contrastanti,
da diversi soggetti in conflitto tra loro, in ordine all’adempimento di un’obbligazione,
quanto meno laddove non vi siano circostanze oggettive e univoche, come – tra
l’altro – un ordine giudiziale (se non pure la manifesta infondatezza o pretestuosità
prima facie delle ragioni di uno dei contendenti), che gli impongano di effettuare
il pagamento in favore di uno dei pretendenti e non dell’altro.
Sia dalla lettera che dalla ratio dell’art. 1189 c.c., infatti, si ricava che si tratta di una disposizione che mira semplicemente a tutelare il debitore che adempia, in buona fede (cd. soggettiva, cioè nell’ignoranza di poter danneggiare un altro soggetto), in una situazione in cui il soggetto al...
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