La
pronuncia in esame interviene sul tema, da anni controverso, della validità
del patto di quota lite stipulato nel periodo di liberalizzazione delle tariffe
professionali (2006-2012).
La Corte, con ordinanza 12 novembre 2025, n. 29895, ha stabilito che, salvo il divieto di cessione dei crediti litigiosi ex art. 1261 c.c., il patto di quota lite stipulato nel periodo compreso tra la riformulazione dell’art. 2233, comma 3, c.c. ad opera del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni, in L. n. 248/2006, e l’entrata in vigore dell’art. 13 della L. n. 247/2012, è astrattamente lecito, ma solo entro un rigoroso controllo di proporzionalità, imposto sia dall’art. 2233, comma 2, c.c., sia dalla normativa deontologica dell’epoca.
Ne consegue che il giudice di merito non può limitarsi ad accertare l’assenza del divieto, ma deve valutare se l’accordo concretamente concluso tra avvocato e cliente realizzi un equilibrio sinallagmatico adeguato e non...
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