Con
ordinanza n. 27283 del 22 ottobre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha osservato che il divieto di “patto leonino” è posto dall’art. 2265 c.c.,
secondo cui “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni
partecipazione agli utili o alle perdite”.
La nullità del patto è connessa alla natura dell'attività economica svolta dalla società e allo scopo perseguito dai soci, cioè quello dividersi gli utili (art. 2247 c.c.), cosicché, se non vi è distribuzione degli utili tra tutti i soci, non c'è società, così come, parimenti, non può considerarsi partecipe della società quel socio che sia totalmente esentato dai rischi connessi al verificarsi di perdite. Da notare, tuttavia, che la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene che non rientrino nel divieto in parola quelle clausole che stabiliscono una partecipazione agli utili o alle perdite non proporzionale al valore della propria quota: si veda Cass....
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