Con
ordinanza n. 25711 del 26 settembre 2024, la prima sezione civile della Corte
di Cassazione ha affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, il contratto di
apertura di credito poteva essere stipulato per fatti concludenti e non esigeva
la forma scritta (cfr. Cass. civ. n. 14470 del 2005; Cass. civ. nn. 6090 e
17090 del 2008; Cass. civ. n. 15782 del 2010).
Il predetto principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con l’affermare che, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e del D.L.vo n. 385 del 1993, o quando, pur operando,...
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