Con sentenza n. 5527 del 16 novembre 2023-8 febbraio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, per giurisprudenza consolidata, i delitti di incendio (art. 423 c.p.) e di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) si distinguono in relazione all'elemento soggettivo: il primo, infatti, è connotato dal dolo generico, vale a dire dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, mentre il secondo è caratterizzato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche suindicate oppure il pericolo di siffatto evento. Pertanto, anche nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, qualora a questa ulteriore e specifica attività si associ la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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