Con sentenza n. 17017 del 20 giugno 2024, la quarta sezione civile
della Corte di Cassazione ha esaminato l’ambito di applicazione della speciale
tutela sancita dall’art. 603, D.L.vo n. 66 del 2010.
Tale disposizione del Codice dell’ordinamento militare così prevede: «Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all’estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro...
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