Con sentenza n. 1280 dell’8 febbraio 2024, la sesta sezione
del Consiglio di Stato ha affermato che, secondo la giurisprudenza costituzionale,
il principio del pluralismo informativo costituisce un valore centrale in un
ordinamento democratico (Corte Cost. n. 21 del 1991; Id., sentenza n. 466 del
2002), rilevante nel settore radiotelevisivo in relazione a plurimi ambiti di
disciplina. In proposito, è stato affermato che l'informazione esprime “non
tanto una materia, quanto una condizione preliminare” per l’attuazione dei
princìpi propri dello Stato democratico (cfr. sentenza n. 29 del 1996; nello
stesso senso, sentenze n. 312 del 2003 e n. 348 del 1990). Allo stesso modo la
C.EDU ha osservato come i servizi audiovisivi e radiofonici abbiano un
carattere essenziale per la democrazia degli Stati membri; infatti, la C.EDU ha
osservato che non vi è democrazia senza pluralismo e che in una società
democratica non basta, per garantire un vero e proprio pluralismo nel settore
audiovisivo, prevedere l’esistenza di più canali o la possibilità teorica per i
potenziali attori di accedere al mercato audiovisivo, a tutela della sola
concorrenza, ma “bisogna anche permettere un accesso effettivo a tale mercato”,
sicché in un settore delicato come quello dei media audiovisivi al dovere
negativo di non ingerenza nell’esercizio delle frequenze e nella trasmissione
dei programmi si aggiunge, per lo Stato, “l’obbligo positivo di realizzare un
quadro legislativo e amministrativo adeguato per garantire un pluralismo
effettivo” (Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, Centro Europa 7
e Di Stefano c. Italia, 7 giugno 2012, § 130 e § 134).
Tali affermazioni di principio hanno avuto ricadute sostanziali in ordine al pluralismo dell'informazione, comportando il riconoscimento del “valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico” (cfr. sentenze n. 21 del 1991 e n. 826 del 1988), fino al punto da giustificare e anzi imporre al legislatore interventi idonei a garantirne il rispetto. In concreto, la necessità dell'effettiva garanzia del pluralismo è stata enunciata sempre dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.: sentenza 25 luglio 2019 n. 206), con riguardo alla disciplina delle emittenti televisive, per consentire sia l’espressione delle varie componenti culturali della società, sia la loro presenza sul mercato. Nel vagliare i limiti alla concentrazione nel settore dell'editoria, la Corte ne ha ravvisato la funzionalità alla garanzia del pluralismo delle voci, ponendo peraltro in evidenza che poiché nel settore televisivo vi era una barriera di accesso in ragione della non illimitatezza delle frequenze, a differenza della stampa, si imponeva il ricorso al sistema concessorio (sentenze n. 420 del 1994, n. 826 del 1988 e n. 148 del 1981). In presenza di una situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili che determinava effetti negativi sul rispetto dei princìpi del pluralismo, la Corte (sentenza n. 466 del 2002) ha poi ribadito la necessità di assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo del «massimo numero possibile di voci diverse» e ha sottolineato l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle evidenziate esigenze costituzionali connesse all'informazione. Così, chiamata a vagliare le norme sui contributi statali per la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, la Consulta (sentenze n. 168 del 2008 e n. 151 del 2005) ne ha ravvisato la legittimità poiché la finalità delle norme impugnate era quella di favorirla quale condizione preliminare per l’attuazione dei princìpi propri dello Stato democratico. Anche nel nuovo contesto digitale, è stata ribadita (cfr. ad es. ordinanze n. 61 del 2008 e n. 69 del 2009 in ordine alle attribuzioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi) l’esigenza di garantire il principio, fondato sull'art. 21 Cost., del pluralismo dell’informazione, in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo “esclusivo o preponderante”. In tale contesto, secondo tali indicazioni, l’imparzialità e l’obbiettività dell’informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi. Il pluralismo dell’informazione assume poi rilievo in relazione ai successivi ambiti, oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza costituzionale, e in particolare: i) in materia di limiti di affollamento pubblicitario, atteso che i princìpi delle disposizioni relative all'affollamento pubblicitario televisivo mirano a realizzare la protezione dei consumatori, e in particolare dei telespettatori, oltre che la tutela della concorrenza e del pluralismo televisivo (sentenza n. 210 del 2015); ii) in materia di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), intesa (cfr. sentenza n. 122 del 2017, che richiama le sentenze n. 112 del 1993, n. 826 del 1988 e n. 148 del 1981) nel suo significato passivo di diritto di essere informati, attesa la sussistenza del diritto a conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società (sentenza n. 122 del 2017); iii) in tema di servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di assicurare l’offerta al pubblico di una gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di informazione, con la precisazione che l’imparzialità e l’obbiettività dell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi (cfr.: Corte Cost., 13 marzo 2009, n. 69); iv) in materia di competizioni elettorali, dominate dal principio della parità di opportunità tra i concorrenti (cfr.: Corte Cost., 17 novembre 2000, n. 502).