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Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria

Autore: Valerio de Gioia
Data: 19 Gennaio 2023

Con sentenza n. 2237 del 17 novembre 2022, depositata il 19 gennaio 2023, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito l’ontologica differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. La differenza tra indizio e prova non risiede nella tipologia del mezzo da cui deriva l'inferenza logica che costituisce il loro carattere comune, ma nei contenuti che essi esprimono e rappresentano (Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2020, n. 14704; Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2014, n. 16397). 

Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite “Mannino” (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748), la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il metodo ermeneutico da adottare debba essere quello che ruota intorno ad una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio; una lettura unitaria, però, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica, costituita dal valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (sulla natura bifasica della verifica sulla valenza della prova indiziaria, cfr. Cass. pen., sez. I, 30 novembre 2017, n. 1790). Viene bandita, pertanto, qualsiasi valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, che, valutati dapprima nella loro individualità per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non sono verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), successivamente vanno raccolti in senso logico attraverso un esame globale degli elementi certi, risolvendo eventuali ambiguità e consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2016, n. 20461; Cass. pen., sez. I, 18 novembre 2020, n. 8863). È presente, quindi, anche nella ricerca del canone valutativo della prova indiziaria, il richiamo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce un modello ermeneutico non solo per la motivazione della decisione, ma anche in prospettiva probatoria. Quanto alla natura degli indizi, va ricordato che la circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa. Tale requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 c.p.p., è da ritenersi insito nel precetto legale, in quanto espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma 2, c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 6 novembre 2013, n. 4434; Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2015, n. 18149): con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente. Ne consegue che il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la cd. "praesumptio de praesumpto" contrasta con la regola della certezza dell'indizio (Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 37108). Va poi ricordato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2 c.p.p., gli indizi devono essere: 1) gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum"; 2) precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; 3) concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi (per tali definizioni consolidate, cfr. tra le più recenti, Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2020, n. 1987). La concordanza presuppone, ovviamente, una qualche molteplicità di indizi. E tuttavia, il requisito della molteplicità e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti; mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2019, n. 35827; Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2019, n. 36152).

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