Con ordinanza n. 9691 del 12 aprile
2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che il
provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato
all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione
all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore
può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale
misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione
e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con
le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri
(Cass. civ. n. 18174 del 2016; Cass. civ. n. 13637 del 2020).
In altri termini, il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di...
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