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Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con sentenza n. 20520 del 5 aprile-23 maggio 2024, la quinta sezione penale, intervenendo in tema di diffamazione, ha affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 c.p., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma 2 c.p.c., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 c.p.c., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 c.p., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa. Ratio legis sottesa all'art. 598 c.p. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di...
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