Con sentenza n. 4245 del 16 febbraio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’assetto legislativo (e, in parte qua, giurisprudenziale) dei rapporti tra rimedi in caso di vizi (art. 1490 c.c.), mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali (art. 1497 c.c.), cattivo funzionamento (art. 1512 c.c.) e aliud pro alio datum risente ancora dell’idea che, per ricorrere alla tutela giurisdizionale dello Stato, occorra di volta in volta una disposizione di rimedio specifica, sul contenuto della quale si proiettano i lineamenti della lesione del diritto (o della messa in pericolo o della contestazione di quest’ultimo) di volta in volta affermata, cosicché il passaggio da un rimedio all’altro determini tendenzialmente un mutamento dell’oggetto del processo. Per quanto benvenute siano ancora oggi tali disposizioni, poiché accorciano il percorso tra la lesione del diritto e la configurazione di un adeguato provvedimento...
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