Con sentenza n. 1795 del 17 dicembre 2024-15 gennaio 2025, la
seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi
dell'art. 132, D.L.vo 10 settembre 1993, n. 385, è punito chiunque svolge, nei
confronti del pubblico, un'attività di concessione di finanziamenti (riservata
agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del medesimo decreto), in assenza delle
autorizzazioni e delle iscrizioni di legge. Trattasi di fattispecie di pericolo
presunto, posta a presidio della funzione di controllo delle attività
finanziarie (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2016, n. 18317).
La costante interpretazione di legittimità ritiene configurato il reato di abusivismo finanziario, quando si pongano in essere le condotte previste dalla norma incriminatrice (ovvero l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, secondo quanto specificato nel d.m. Tesoro del 17 febbraio 2009, n. 29), inserendosi...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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