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Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

Autore: Valerio de Gioia
Data: 30 Dicembre 2024

Con sentenza n. 47547 del 30 dicembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve valutare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove esistenti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.

La rappresentazione unitaria è tale se esiste sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 2010, n. 40123). L’unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi che caratterizza il reato continuato è cosa ben diversa rispetto alla proclività a delinquere e all’abitualità criminosa. La volontà di delinquere e la ricostruzione del percorso che ha portato il reo a commettere l’illecito sono di per sé dati indiziari di una valutazione che non si risolva nel riscontro di una indefinita adesione ad un sistema di vita finalizzato al crimine. Ai fini della continuazione rilevano pertanto la omogeneità delle condotte illecite, la non elevata distanza temporale tra le medesime e ogni altro indicatore logico idoneo a dimostrare la eventuale deliberazione unitaria. Non vi è dubbio, pertanto, che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, comma 2, c.p. non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, poiché un progetto così minuzioso oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", renderebbe l'istituto poco aderente alla realtà concreta, caratterizzata da situazioni di fatto variabili ed imprevedibili; quindi, ai fini dell’applicazione dell’art. 81 c.p., si propende per una valutazione oggettiva e di generale portata. Quello che occorre, in sostanza, è che si abbia una visione a maglie larghe di una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte protese verso un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima o approssimativa, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, potendosi poi duttilmente inserire in fase esecutiva nella realtà nella quale si calano, e purché siano il mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso v. Cass. pen., sez. I, 17 marzo 2010, n. 12905). L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Cass. pen., sez. V, 6 luglio 2015, n. 1766).

Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 28659, che si è espressa nel modo che segue: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

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