Con la pronuncia 12 maggio 2026, n. 17103 (ud. 5 maggio 2026) la quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S., di un cittadino di lingua tedesca.
L'uomo era stato condannato in primo grado a nove mesi di arresto e tremila euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente per due anni, per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Il punto centrale della decisione della S.C. non è la mera capacità dell'imputato di comprendere “a grandi linee” la lingua italiana, né la circostanza che egli fosse in grado di esprimersi in modo rudimentale. Secondo la Corte, ciò che rileva è il rispetto formale e sostanziale dell'obbligo imposto agli operanti di chiedere alla persona destinataria dell'atto quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca.
Tale adempimento costituisce il presupposto necessario affinché l'interessato possa ricevere gli atti nella lingua effettivamente idonea...
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