Con ordinanza n. 11060 del 24 aprile 2024, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità da cose in
custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali (tra le più
recenti, Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2023, n. 27137), e quindi pure alle
strade pubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al
pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in
riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura
o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione” (così,
in motivazione, Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761; nello stesso
senso, tra le molte, già Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763, nonché,
successivamente, Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2481).
È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla specifica fattispecie della custodia di strade pubbliche, che “la responsabilità ex...
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