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Il tatuaggio del candidato rilevante ai fini dell'esclusione dai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato

Autore: Emiliano Chioffi
Data: 24 Dicembre 2024

Con sentenza n. 10384 del 24 dicembre 2024, la seconda sezione del Consiglio di Stato è tornata sulla questione dei tatuaggi rilevanti ai fini dell'esclusione dal concorso per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato.

La tabella 1 allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli", ai fini dell'individuazione di specifiche "imperfezioni e infermità" costituenti causa di non idoneità, al punto 2, lettera b), menziona anche i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme". Il riferimento alla loro natura deturpante o al contenuto indice di personalità abnorme costituisce una distinta fattispecie autonomamente declinata dalla medesima norma ad indicare i casi in cui si prescinde dal requisito della visibilità.

La distinzione tra le due tipologie di tatuaggi rilevanti ai fini dell'esclusione dal concorso (visibili con qualunque capo dell'uniforme ovvero deturpanti o indice di personalità anomala) rileva sul piano della natura dell'accertamento richiesto all'Amministrazione: nel primo caso, è la mera presenza, al momento dell'esame da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall'uniforme, a giustificare il giudizio di non idoneità. Invero la presenza del tatuaggio è infatti sempre causa di esclusione, qualora esso, quale che ne sia l'entità o il soggetto rappresentato, sia collocato "nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme", dovendosi a tal fine fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzati e/o utilizzabili nell'ambito del servizio. Sul punto è stato affermato costantemente che l'Amministrazione non è titolare in tali ipotesi di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, bensì dovendo solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise) (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2022, n. 9583 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4305). Trattandosi cioè di un mero accertamento tecnico, gli è estranea ogni valutazione del nocumento all'immagine dell'Amministrazione o al decoro della divisa. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, a fini ostativi nell’ambito delle procedure selettive del tipo in questione, è sufficiente la visibilità di un tatuaggio (fra molte, Cons. Stato, sez. II, 8 aprile 2022, n. 2615 che richiama sez. IV, n. 7920/2020, ed ivi ulteriori numerosi richiami). Sulla questione della rilevanza dei tatuaggi in fase di rimozione, posti in parti del corpo non coperte dall’uniforme, la giurisprudenza maggioritaria, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha negato rilevanza al processo di rimozione in atto del tatuaggio, occorrendo invece che sia conclusa o, comunque, si trovi in uno stadio di avanzamento tale da aver fatto venire meno la visibilità del tatuaggio, facendo applicazione del pacifico indirizzo secondo cui l'accertamento dei requisiti fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di una procedura selettiva, in tal modo garantendo la par condicio tra i candidati (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2022 n.9583 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4305 e Cons. Stato, sez. II, parere 22 luglio 2019, n. 2109; Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 637 e 23 gennaio 2023 n. 745/2023).

Il Consiglio di Stato, infine, ha ricordato che «per la valutazione dei tatuaggi di cui al punto 2, lettera b della tabella 1 allegata al d.m. 30 giugno 2003, n. 198, la Commissione, ove ritenuto necessario, potrà fare indossare al candidato i capi di vestiario previsti dalle uniformi, inclusa la maglietta a maniche corte tipo "polo", di taglia adeguata» (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2021, n. 4925). La prova in concreto del singolo capo dell'uniforme, quindi, è rimessa alla scelta discrezionale dell'Amministrazione ("potrà, ove ritenuto necessario"), che presumibilmente vi farà ricorso con riferimento a quei capi (quali la maglietta a maniche corte tipo "polo", esemplificativamente richiamata) con riferimento ai quali si ponga la necessità di valutare in concreto se l'immagine fuoriesce dal perimetro di "copertura" degli stessi.

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