Con ordinanza n. 1431 del 15 gennaio 2024, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che il semplice posizionamento
della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata
alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di
scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura
attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando quindi intatta
la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di
autografìa della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi
della sua nullità ex art. 606 c.c., a meno che non si dimostri che l'assistenza
nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di
coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare eventualmente
nell'annullamento.
In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente, non contemplato dalla L. 16...
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