Con sentenza n. 12555 del 22 febbraio 2023 (dep. 27 marzo 2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l’art. 659 c.p. è una fattispecie a più norme (Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2015, n. 37097): il reato di cui al comma 1 ("chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici") sussiste ove il fatto costitutivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore (illecito amministrativo sanzionato dall'art. 10, comma 2, della L. 26 ottobre 1995, n. 447), indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono; mentre il reato di cui al comma 2 (ora 3) ("chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni...
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