Con ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la stabilità della convivenza, attuata non già per assicurare la mera coabitazione, ma in vista del consolidarsi di una stabile relazione affettiva e sentimentale, costituisce un apprezzamento di fatto operato dal giudice di appello con motivazione logica e coerente, e peraltro supportato anche dalla stessa prospettazione difensiva della ricorrente che, non negando la convivenza ed il sentimento di affetto che univa le parti, nella parte introduttiva del ricorso si limita ad addebitare all’ex compagno la scelta di non liberarsi dal precedente vincolo coniugale, senza però negare che, nonostante tale circostanza, la relazione fosse continuata in maniera stabile e fino alla data cui risale l’atto di donazione. L’accertamento del rapporto di convivenza di fatto intervenuto tra le parti costituisce, quindi, una valutazione operata dal giudice di merito...
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