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Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale

Autore: Giuseppe Molfese
Data: 20 Ottobre 2023

Con sentenza n. 43061 del 19 settembre-20 ottobre 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti.

La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass. civ., sez. VI-3, 22 dicembre 2016, n. 26863).

È stato autorevolmente osservato che la soluzione scelta dal legislatore penalizza colui che dopo essersi inserito nel giudizio penale, esercita anche l'azione civile poiché questo giudizio rimane sospeso e la costituzione nel giudizio penale si intende revocata. Ed infatti è stato reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità che la revoca tacita della costituzione di parte civile, di cui all'art. 82, comma 2, c.p.p., opera nel caso in cui l'azione risarcitoria venga promossa "anche" davanti al giudice civile, da parte del soggetto danneggiato, già costituito parte civile, e solo quando sussista una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi (cfr., in questi termini: Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2018, n. 21672; Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2014, n. 3454; Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2009, n. 62), coincidenza che non si configura non solo laddove non vi sia perfetta identità del petitum e della causa petendi, ma anche qualora non vi sia piena corrispondenza tra i soggetti convenuti nelle due diverse sedi (Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21588; Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2003, n. 35604).

È stato precisato al riguardo che la previsione dell'art. 82, comma 2, c.p.p., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile "promuove l'azione davanti al giudice civile" non riguarda l'ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l'azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l'an", proponga poi davanti al giudice civile domanda per il "quantum": in tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile (Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2007, n. 43374; Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2017, n. 24869).

La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2014, n. 3454).

Quello che conta è l'oggetto specifico delle domande eventualmente avanzate dalla parte civile nel procedimento civile, in sé considerate. In sostanza, la questione va risolta verificando la fondatezza dell'allegazione, da parte del difensore di parte civile, della diversità del petitum "penale" nel confronto con le domande formulate dalla società nel separato procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, che è stato sospeso dal giudice del lavoro in attesa del giudizio penale.

Nel caso di specie, sussistendo perfetta coincidenza tra le domande proposte in sede civile e la domanda di danni formulata nel giudizio penale, i giudici di merito non avrebbero potuto che prendere atto della duplicazione dei giudizi, che la norma dell'art. 82 c.p.p. è intesa ad escludere (cfr. Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2009, n. 62), dichiarando l'intervenuta revoca ope legis della parte civile. Ed infatti va osservato che il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Cass. pen., sez. V, 10 luglio 2019, n. 38741).

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