Con sentenza n. 18686 del 9 luglio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito l’indirizzo consolidato secondo cui l’art. 41-sexies, L. 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765 - laddove dispone che nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione - costituisce norma imperativa e inderogabile, in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti; la norma opera non solo nel rapporto tra il costruttore o proprietario di edificio e l’autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione a uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o a esse abitualmente accedono. Ciò comporta, in ipotesi di fabbricato...
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