Con sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 230-bis, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede
come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella
cui collabora anche il «convivente di fatto» e, in via consequenziale, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 230-ter c.c..
La giurisprudenza civile di legittimità, premesso che la situazione di convivenza resta non pienamente assimilabile al matrimonio, sia sotto il profilo della stabilità che di quello delle tutele offerte al convivente, tanto nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto, riconosce con orientamento condiviso che, in quanto «espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, cui corrisponde anche un’assunzione di responsabilità» verso il partner e il nucleo familiare, l’instaurazione di una stabile convivenza comporta la formazione di un nuovo progetto...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi