Con ordinanza interlocutoria n. 34898 del 30 dicembre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la misura del trattenimento dello straniero attiene alla sfera della libertà personale, sicché i relativi provvedimenti, non solo debbono avere una base legale, ma sono sottoposti anche a un controllo giurisdizionale, tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà personale e della restrizione che il trattenimento è suscettibile di determinare rispetto a tale diritto. La cornice normativa di riferimento ha il suo saldo presidio nell’art. 13 della Costituzione, il quale tutela la libertà personale a beneficio di chiunque, a prescindere dalla nazionalità. Come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2001, per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi...
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