Con ordinanza n. 33966 del 5 dicembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter, D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass. civ., sez. III, n. 20198 del 2016; Cass. civ., sez. II, n. 20927 del 2015). In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di...
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