La seconda sezione civile della Corte di cassazione, con
sentenza del 26 novembre 2025, n. 32021, ha stabilito che nel giudizio promosso
dal condòmino per immissioni sonore, il regolamento condominiale può prevedere
una soglia di tollerabilità più restrittiva rispetto all’art. 844 c.c.;
tuttavia, in mancanza della prova di un nocumento oggettivo o
dell’intollerabilità dei rumori, desumibile anche dagli accertamenti della
polizia municipale e da testimonianze univoche, la domanda risarcitoria non può
essere accolta.
La pronuncia offre un chiarimento significativo in
materia di immissioni acustiche e responsabilità nell’ambito condominiale.
La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto
che la domanda risarcitoria degli attori non potesse essere accolta poiché
mancava la prova dell’effettiva attitudine dei rumori a causare un pregiudizio
apprezzabile.
In particolare, gli approfondimenti istruttori — verbali della Polizia municipale sempre con...
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