Con sentenza n. 3809 del 17 ottobre 2024-29 gennaio 2025, la
quinta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sul rapporto di
strumentalità della guarentigia dell'insindacabilità delle opinioni espresse
(nel caso di specie, extramoenia) dall'europarlamentare rispetto all'autonomia
del Parlamento europeo.
Invero, la ratio della previsione di cui all'art. 8 del Protocollo ("i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni") va individuata nella necessità di tutelare direttamente non già la libertà d'espressione del singolo componente del Parlamento, bensì l'attività parlamentare stessa, che è, per definizione, "libera nel fine": come affermato dalla Corte costituzionale la salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento «è ottenuta assicurando a ciascun parlamentare il diritto di esercitare liberamente la sua funzione»...
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LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Enrico Mario Ambrosetti, Filippo Berto