Con ordinanza n. 19104 del 6 luglio 2023, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha ribadito che l'intermediario finanziario è
tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i
titoli mobiliari oggetto dell’investimento, con particolare riferimento alla
natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un
inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano
integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza
dell'investimento (cfr. in motivazione Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2020, n.
23131; v. anche Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2018, n. 15936).
In altre parole, anche se l’intermediario ritiene l’operazione adeguata, deve comunque fornire all’investitore (che non sia un operatore qualificato) le informazioni previste dall’art. 28, comma 2, reg. Consob 11522 del 1998, perché tali informazioni sono volte ad assicurare il compimento di investimenti consapevoli,...
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