Con ordinanza 30 dicembre 2025, n. 41710 (ud. 11 novembre
2025) la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che in
materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui
all’art. 570, comma 2, c.p. è configurabile anche in caso di inadempimento
parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, quando le
somme versate risultino insufficienti a garantire ai figli minori i mezzi di
sussistenza, intesi come soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita
(quali vitto, alloggio, vestiario, istruzione e cure essenziali).
La mera effettuazione di versamenti parziali non esclude,
pertanto, la responsabilità penale, ove non sia dimostrato che tali
contribuzioni siano state concretamente idonee a evitare lo stato di bisogno
del minore.
La Corte valorizza una nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” distinta e più ristretta rispetto agli obblighi civilistici di mantenimento, ponendo...
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