Con ordinanza n. 19823 del 18 luglio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 3-bis, D.L.vo n. 502 del 1992, il rapporto di lavoro del direttore generale dell'ASL «è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del codice civile» (comma 8), e la relativa carica «è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo» (comma 10).
A tale figura è stato ritenuto pertanto applicabile l'art. 53, D.L.vo n. 165 del 2001, il quale prevede al comma 7 che «i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza», aggiungendo che «in caso d'inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere...
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