Per la II Sezione
civile della Cassazione, con sentenza 3 ottobre 2025, n. 26702 l’installazione in condominio di un ascensore o di una piattaforma elevatrice per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, idonei, anche se non a eliminare del tutto,
quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione
del bene primario dell’abitazione, deve valutarsi alla stregua dell’art. 1102
c.c. secondo il criterio del pari uso, che conferisce a ciascun
partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più
intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti
degli altri. Non si rientra dunque nelle innovazioni previste dall’articolo
1120 cc.
Particolarmente importante è l’affermazione della S.C. secondo cui per le modifiche di iniziativa individuale alle parti comuni, finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, non è richiesta alcuna preventiva...
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