Con la sentenza n. 6385 del 18 marzo 2026, la seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l' interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore, e può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l' intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché il mutamento del titolo non derivi da causa proveniente da un terzo e purché l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno...
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