Con ordinanza interlocutoria n. 7628 del 9 marzo 2022, la
sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione è
intervenuta in tema di presupposti per la condanna per lite temeraria.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass. civ., sez. VI-2, ord. 24 settembre 2020, n. 20018; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 18 novembre 2019, n. 29812).
Tuttavia, si ravvisa anche un orientamento che dà rilievo all'elemento soggettivo (Cass. civ., sez. VI-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17814; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2017, n. 28658), in base al principio per cui ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata: in tali casi il ricorso per cassazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. 152 del 2006).