Con sentenza n. 4034 del 14 febbraio 2024, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la fisionomia dell’abuso di
maggioranza è ancorato alla regola della buona fede oggettiva, quale canone di
valutazione della condotta dei soci in assemblea, esecutiva del contratto di
società.
Secondo la Suprema Corte sussiste abuso di maggioranza, che si riverbera sull’annullabilità della delibera con la quale esso si è espresso, qualora il voto non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, perché volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure se sia il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. civ. n. 27387/05; n. 15942/07; n. 15950/07; n. 23823/07; n. 20625/20; sez. un., n. 2767/23).
Questione decisiva sta nello stabilire se l'attore,...
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