Con
sentenza n. 38607 del 12 luglio-21 ottobre 2024, la prima sezione penale della Corte
di Cassazione ha affermato che, per l'individuazione dell'elemento psicologico
del reato in genere e nei delitti contro la persona in particolare, occorre
assumere come elemento sintomatico della sua esistenza quei dati della condotta
che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad
esprimere il fine perseguito dall'agente.
Tali
dati possono emergere, nella fattispecie del delitto di tentato omicidio, dalla
reiterazione dei colpi esplosi dall'agente, dalla zona corporale della parte
offesa attinta dai proiettili, dalla distanza tra offensore ed offeso: elementi
tutti che, singolarmente e complessivamente presi in considerazione, sono
sicuro indice delle finalità perseguite dall'agente (tra le altre, Cass. pen., sez.
I, 18 aprile 2013, n. 35006; Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2011, n. 30466).
Del resto, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, per...
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