Con sentenza n. 4290 del 19 febbraio 2025, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento giudiziale dei
requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da
cui decorre la prestazione (v. Cass. civ. 23 marzo 2018, n. 7318; Cass. civ. 11
aprile 2014, n. 8633; Cass. civ. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la
sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data
prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità
dalla quale decorre la prestazione stessa.
L'art. 35, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009 stabilisce che: "ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno...
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