Con ordinanza 19 febbraio 2026, n. 3723, la I Sezione civile
della Corte di cassazione ha affermato che l'adozione di un provvedimento di
affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una
consulenza tecnica d'ufficio per valutare le capacità genitoriali e individuare
le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l'acquisizione di una valutazione
multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi
rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini
della decisione, accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili
dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori,
laddove l' indicata terzietà non può individuarsi nei Servizi sociali a cui il
minore è stato affidato.
L’ordinanza in esame ribadisce inoltre con nettezza la centralità del diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti che incidono sulla sua vita familiare,...
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