Con sentenza n. 13123 del 21 febbraio 2023 (dep. 29 marzo 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione è tornata a occuparsi del reato di cui all'art. 346-bis c.p., contestato nel caso di specie nella ella formulazione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 3 del 2019.
Nella sua vecchia formulazione, conseguente all'approvazione della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'art. 346-bis, comma 1, c.p., stabiliva: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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