Con ordinanza n. 1057 del 16 gennaio 2025, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della operatività della
prescrizione presuntiva del credito professionale maturato dall’avvocato in
caso di ammissione in giudizio, da parte del debitore, che l’obbligazione non è
estinta.
Le norme di riferimento sono l’art. 2956 c.c., il quale sancisce la
prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei
professionisti al compenso per l’opera prestata e del rimborso spese, e l’art.
2959 c.c., il quale stabilisce che l’eccezione è rigettata se chi oppone la
prescrizione nei casi indicati, tra gli altri, dall’art. 2956 c.c. ha comunque
ammesso in giudizio che l’obbligazione non è estinta.
Quest’ultima disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che l'eccezione di prescrizione in esame poggia sulla presunzione dell'avvenuto pagamento nei termini previsti (Cass. civ., sez....
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